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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 168

Tasse e contributi universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-3-1948
al: 4-6-1949
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 4 del decreto luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151,
con  le modificazioni ad esso apportata dall'art. 3, comma primo, del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quelli per il tesoro e per le finanze;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 28 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152,
comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e
30  del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e le tasse e sopratasse
scolastiche nella misura indicata nell'art. 3 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  28  giugno  1947,  n.  757,  le
universita'   e   gli   istituti  superiori,  limitatamente  all'anno
accademico 1947-48, hanno facolta' - tenuto conto della situazione di
fatto - di richiedere agli studenti in corso di studi il pagamento di
un  contributo  integrativo  per l'importo non superiore alle L. 6000
per  ciascuno studente. Il dieci per cento dell'ammontare complessivo
del contributo e devoluto all'Opera universitaria.