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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 152

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

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Testo in vigore dal: 7-4-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  29  marzo  1928, n. 850, col quale venne
approvata  e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti
al  Consiglio  provinciale  dell'economia,  ora  Camera di commercio,
industria e agricoltura di Roma;
  Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58,
29  marzo 1934, n. 647, e il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n.
415,  con  i  quali  vennero apportate delle variazioni alla predetta
tariffa;
  Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 338, della Giunta
della  Camera  di  commercio, industria e agricoltura di Roma, con la
quale  sono  state  proposte  ulteriori  modificazioni  alla  tariffa
suddetta;
  Visto  l'art.  53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col
quale  si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione
dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  diritti  di  accesso  ai  recinti  riservati di Borsa, di cui al
decreto  luogotenenziale  4  marzo 1946, n. 415, sono stabiliti nella
seguente misura:
   1) agenti di cambio...............................     Lit. 2.000
   2) rappresentanti di agenti di cambio:
      per il primo rappresentante....................     Lit. 3.000
      per i successivi...............................      "   5.000
   3) impiegati di agenti di cambio:
      per il primo impiegato.........................      "   1.000
      per i successivi...............................      "   2.000
   4) fattorini di agenti di cambio..................      "   1.000
   5) rappresentanti  di  istituti di credito nel re-
cinto delle banche e banchieri.......................      "  15.000
   6) impiegati di banche............................      "   5.000
   7) banchieri,  commissionari, cambiavalute, remis
sori.................................................      "   9.000
   8) fattorini in divisa............................      "   2.000
   9) osservatori  di istituti di credito autorizzati
a  termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n.
815, ad accedere nel recinto delle grida.............      "  25.000