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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

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Testo in vigore dal:  22-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Visti i Regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58 e 29 marzo 1934, n. 647, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 10 marzo 1945 del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al R. decreto 29 marzo 1934, n. 647, sono stabiliti nella seguente misura:

1) agenti di cambio .....................................L. 50 2) rappresentanti di agenti di cambio....................L. 300 3) impiegati di agenti di cambio.........................L. 200 4) fattorini di agenti di cambio.........................L. 100 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto
delle banche e banchieri .............................L. 1.500 6) impiegati di banca....................................L. 600 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissier.....L. 1.050 8) fattorini in divisa ..................................L. 300 9) osservatori di istituti di credito autorizzati
a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,
ad accedere nel recinto delle grida...................L. 3.000