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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1753

Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-3-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti  i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924,
n. 2262, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
dicembre 1946, n. 585;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357;
  Ritenuto opportuno di estendere ai salariati dipendenti dal
Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni le disposizioni del
predetto decreto n. 585;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Agli   operai   giornalieri   addetti   alla  costruzione  ed  alla
manutenzione  delle  linee  telegrafiche e telefoniche, alle stazioni
radiotelegrafoniche   e   al   servizio   automezzi  sono  estese  le
disposizioni  concernenti  gli  operai  giornalieri  dipendenti dallo
Stato,  comprese  quelle  stabilite  dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.
  Con  effetto dal 1 settembre 1946 gli operai medesimi che rivestano
la  qualifica  di  "manovali  o  da  terra" e quelli con qualifica di
"operai  da staffa o specializzati" o con mansioni di autista vengono
rispettivamente  inquadrati  nella  IV  e  nella  III  categoria  dei
salariati  statali  ed ammessi a fruire della prima classe di paga di
tali   categorie  prevista,  dalla  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585
e,  con effetto dal 1 giugno 1947, dalla tabella n. 1 allegato III al
decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,
n. 778.
  E' abrogato l'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357.