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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1753

Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuto opportuno di estendere ai salariati dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le disposizioni del predetto decreto n. 585;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Agli operai giornalieri addetti alla costruzione ed alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafoniche e al servizio automezzi sono estese le disposizioni concernenti gli operai giornalieri dipendenti dallo Stato, comprese quelle stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.
Con effetto dal 1 settembre 1946 gli operai medesimi che rivestano la qualifica di "manovali o da terra" e quelli con qualifica di "operai da staffa o specializzati" o con mansioni di autista vengono rispettivamente inquadrati nella IV e nella III categoria dei salariati statali ed ammessi a fruire della prima classe di paga di tali categorie prevista, dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e, con effetto dal 1 giugno 1947, dalla tabella n. 1 allegato III al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.
È abrogato l'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357.