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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. 1220

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonché sullo stato dei sottufficiali dell' Aeronautica, approvate con regio decreto 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sottufficiali dell' Aeronautica, è data facoltà al Ministro per la difesa di collocare a riposo o dispensare dal servizio gli aiutanti di battaglia, i marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe e i sergenti maggiori in servizio continuativo di carriera (compresi i trattenuti e i fuori quadro ai sensi degli articoli 116 e 71 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744) con le norme stabilite negli articoli seguenti e nella misura che sarà fissata per ciascun grado, ruolo e categorie con successivi decreti del Capo provvisorio dello Stato da emanare su proposta del Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per il tesoro.