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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 949

Iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1948)
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Testo in vigore dal:  1-10-1947 al: 23-8-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619, e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

I militari di truppa, i graduati ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con grado inferiore a maresciallo ed i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono richiedere l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai fini della concessione delle forme di assistenza e di previdenza previste dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619, e successive modifiche;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri

per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

I militari di truppa, i graduati ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con grado inferiore a maresciallo ed i pari grado del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono richiedere l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

dipendenti statali, ai fini della concessione delle forme di assistenza e di previdenza previste dall'art. 12 della legge 19

gennaio 1942, n. 22. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO - CINGOLANI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 146. - FRASCA