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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 804

Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2001)
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Testo in vigore dal:  13-9-1947 al: 11-5-2001
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato dei lavoratore assistito.
Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria e regolato dalle norme dei Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.
È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.