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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 500

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1951)
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Testo in vigore dal: 10-7-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislativo riguardanti
l'ordinamento  del  Corpo  Equipaggi  Militari  Marittimi  e lo stato
giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sullo stato dei sottufficiali
dell'Esercito,  approvato  con  regio  decreto  15 settembre 1932, n.
1514, e successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro
per le finanze e il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Nell'attesa  che  vengano  emanate  disposizioni legislative per la
sistemazione  degli  organici  dei sergenti maggiori, dei marescialli
dei  tre  gradi  e  degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e gradi
corrispondenti  della  Marina,  e'  data  facolta' al Ministro per la
difesa   di   collocare   a   riposo  o  dispensare  dal  servizio  i
sottufficiali  dei  predetti  gradi  in carriera continuativa, con le
norme  stabilite  dai  seguenti  articoli  e  nella  misura che sara'
indicata  per  ciascun  grado, arma, corpo, servizio o categoria, con
decreto del Capo provvisorio dello Stato, da emanarsi su proposta dei
Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per le finanze ed il
tesoro.