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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 500

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1951)
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Testo in vigore dal:  10-7-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislativo riguardanti l'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, è data facoltà al Ministro per la difesa di collocare a riposo o dispensare dal servizio i sottufficiali dei predetti gradi in carriera continuativa, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado, arma, corpo, servizio o categoria, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, da emanarsi su proposta dei Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per le finanze ed il tesoro.