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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 aprile 1947, n. 428

Nuovo norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2016)
Testo in vigore dal: 27-6-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art.  1 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207,
convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
  Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;
  Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2205;
  Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
  Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1937,
n. 571, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1180;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n.
457;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, e del
Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  di  concerto col
Ministro per le finanze ed il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  Ministero  delle  poste  e  delle telecomunicazioni esercita la
vigilanza  sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni
circolari,  controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le
stazioni   in   piena   efficienza  ed  introduca  i  perfezionamenti
consentiti dai progressi della tecnica.
  I  progetti  di  nuove  stazioni  trasmittenti o ripetitrici per il
servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti gia'
esistenti  devono essere preventivamente autorizzati dai Ministro per
le  poste  e  le telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i
Ministeri  militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione dei progetti.
  Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, e' eseguito
dal  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  a mezzo di
apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli
impianti non implicano alcuna responsabilita' da parte dello stato.
  Qualora  gli  impianti  diano  luogo a interferenze pregiudizievoli
agli  altri  servizi  radiotelefonici  pubblici  o  militari,  l'ente
concessionario  deve, nei casi di assoluta indispensabilita', attuare
i    provvedimenti   che   il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  ritenga  necessari per la rimozione delle suddette
interferenze.