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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 338

Conversione del prestito redimibile denominato "Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento" in titoli del "Prestito della Ricostruzione Redimibile 5 per cento".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal: 23-5-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
ottobre 1946, n. 262;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 8
dicembre 1946, n. 453;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
marzo 1947, n. 143;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto
col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I   possessori  dei  titoli  del  Prestito  redimibile,  denominato
"Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento" emesso con
decreto  legislativo  26  ottobre 1946, n. 262, i quali non intendano
valersi  dei  diritti  loro  attribuiti dalle vigenti disposizioni di
legge,  possono  chiedere  la conversione dei titoli stessi in titoli
"Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento" con godimento
dal 1° gennaio 1947.