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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 284

Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 8-5-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
  Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con  i  Ministri  per
l'interno,  per  la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e
per la pubblica istruzione;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Coloro    che   siano   abilitati   provvisoriamente   all'esecizio
professionale  ed inscritti condizionatamente all'albo professionale,
ai  sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, o dell'art.
28  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
prorogato  dal  regio  decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, ed
eventualmente  da  altri  successivi  provvedimenti,  possono  essere
ammessi  ai  pubblici concorsi e nominati negli impieghi, per i quali
siano    richieste   dalle   vigenti   disposizioni,   l'abilitazione
all'esercizio della professione e la iscrizione nel relativo albo.
  I vincitori di detti concorsi, che ottengano la no mina all'impiego
nelle  condizioni  di  cui  al precedente comma, sono esenti, ad ogni
effetto, dagli esami di Stato per l'abilitazione professionale.