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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 207

Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2005)
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Testo in vigore dal: 1-5-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito
nella legge 7 giugno 1937, n. 1108;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  l'art.  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Al  personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione
iniziale, ciascuno in ragione di un decimo della retribuzione stessa,
sempre  che  durante  il  quadriennio  abbia  prestato ininterrotto e
lodevole servizio.
  In  caso  di  passaggio  da  una delle categorie previste dal regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ad altra superiore, il periodo
di  servizio  gia'  prestato viene computato per la meta' ai fini del
compimento dei periodi per gli aumenti della retribuzione.