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DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 84

Trattamento di quiescenza del personale delle Stazioni sperimentali e agrarie consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1946)
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Testo in vigore dal: 27-9-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto    il   regio   decreto   29 maggio   1941,   n. 489,   sulla
riorganizzazione dei servizi e sulla revisione dei ruoli organici del
personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  il  regio  decreto 13 novembre 1942, n. 1354, concernente la
esclusione  di  Stazioni  sperimentali  agrarie dall'assorbimento nei
regi istituti di sperimentazione agraria;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Ritenuta la necessita' di disciplinare il trattamento di quiescenza
del  personale  in  servizio  presso le Stazioni sperimentali agrarie
consorziali  inquadrato nei ruoli statali a termini del regio decreto
29 maggio 1941, n. 489;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  personale  delle  Stazioni  sperimentali  agrarie  consorziali,
inquadrato  nei  ruoli  statali a termini del regio decreto 29 maggio
1941,  n. 489,  e'  ammesso  a  godere,  a  carico  dello  Stato, del
trattamento  di  riposo  stabilito  dal  testo  unico  sulle pensioni
approvato  con  regio  decreto  21 febbraio  1895, n. 70 e successive
modificazioni  e  aggiunte, a meno che non si avvalga dell'opzione di
cui ai successivi articoli 3 e 8.
  Esso e' soggetto, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, alla
ritenuta  di  lire  sei per ogni cento lire di stipendio o di assegno
utile  a  pensione  da versare nei modi di legge in conto entrate del
Tesoro.