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DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 84

Trattamento di quiescenza del personale delle Stazioni sperimentali ((. . .)) agrarie consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1946)
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Testo in vigore dal:  27-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regio decreto 13 novembre 1942, n. 1354, concernente la esclusione di Stazioni sperimentali agrarie dall'assorbimento nei regi istituti di sperimentazione agraria;
Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali inquadrato nei ruoli statali a termini del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, inquadrato nei ruoli statali a termini del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è ammesso a godere, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni e aggiunte, a meno che non si avvalga dell'opzione di cui ai successivi articoli 3 e 8.
Esso è soggetto, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, alla ritenuta di lire sei per ogni cento lire di stipendio o di assegno utile a pensione da versare nei modi di legge in conto entrate del Tesoro.