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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 82

Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-9-1946

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa.
Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189 primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità salva la applicazione delle convenzioni internazionali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DELLO STATO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per gli affari

esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186

comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile

1941, n. 633, è sospesa. Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185

secondo comma e 189 primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità salva la applicazione delle convenzioni internazionali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946 DE NICOLA DE GASPERI - GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei COnti, addì 7 settembre 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 8. - FRASCA