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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 619

Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il "Fondo di solidarietà nazionale".

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Testo in vigore dal:  11-9-1946

Art. 1


L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, istitutivo del "Fondo di solidarietà nazionale", portante riconoscimento della personalità giuridica del Fondo e del carattere autonomo fuori bilancio della sua gestione, e l'art. 3 ( e 2° comma) del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica, sono abrogati.
In conseguenza di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura del Fondo, ivi compreso il 60% del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, dovranno affluire al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata che verrà, all'uopo istituito.