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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 604

Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

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Testo in vigore dal: 14-8-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Vista  la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sull'obbligatorieta' della
frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro
per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 della legge 14 giugno
1940,  n. 1014,  non  comporta  l'obbligo  della  frequenza dei corsi
allievi ufficiali di complemento.
  Le facolta' di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge
14 giugno   1940,   n. 1014,  possono  essere  esercitate  anche  nei
confronti  di  coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di
studio indicati nel predetto art. 2.