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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 604

Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

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Testo in vigore dal:  14-8-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sull'obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, non comporta l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.
Le facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2.