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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 534

Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1946 al: 27-8-1955
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UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le università o gli istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo A, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo A, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.
Agli incaricati di cui al presente articolo competono, altresì, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto dovute, e qualsiasi altra indennità inerente ai gradi su indicati.
Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo oppure a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'università o dell'istituto superiore entro i limiti da, stabilire mediante provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.