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DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9

Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942 n. 1210.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 17-7-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  regolamento  del  personale  delle  Ferrovie dello Stato
approvato  con  regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito
nella  legge  21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni
ed aggiunte;
  Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di
concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nel   e 2° comma dell'articolo 5 del
regio  decreto  12 ottobre  1942,  n. 1210,  sono  estese agli agenti
dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo
stesso  indicate,  che  abbiano  anzianita'  di grado compresa fra il
1° gennaio  1931 e il 31 dicembre 1933, purche' assunti come aiutanti
applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo
di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.
  I  provvedimenti  derivanti  dall'applicazione del precedente comma
decorrono  agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti
con anzianita' di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli
altri.
  Agli agenti promossi in base ai precedenti comma, sono pure estese,
a  cominciare  dal  1° gennaio  1944, le disposizioni di cui al terzo
comma  del  citato  art. 5  e  quelle  dell'art. 6  del regio decreto
12 ottobre 1942, n. 1210.