stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-7-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
  Visto  l'ordinamento  giudiziario  approvato  con  Regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
  Visto  il  decreto  legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n.
114;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.
                       (Disposizione generale)

  I  magistrati  non  possono  essere  privati delle funzioni e dello
stipendio,  collocati  in  aspettativa, in disponibilita' o a riposo,
oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei
casi e nelle forme previsti dal presente decreto.