stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 442

Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzioni del direttore generale.

nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il R. Decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728 e l'art. 1, n. 3,
della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto  il  R.  decreto-legge 22 maggio 1924; n. 868; modificato coi
Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
  19 luglio 1924, n. 1321 ed 11 giugno 1925, n. 1049;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere dei Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro Segretario di Stato per i trasporti,
d'intesa coi Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Il  Consiglio  di  amministrazione  delle  ferrovie, dello Stato e'
presieduto  dal  Ministro per i trasporti o, per sua delegazione, dal
Sottosegretario  di  Stato  ed  e'  composto di tredici consiglieri e
cioe':
    a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
    b) di tre funzionari superiore delle Ferrovie stesse;
    c) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
    d) di  un  funzionario,  in  rappresentanza dell'Avvocatura dello
Stato;
    e) di  un  funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori
pubblici;
    f) di  tre  rappresentanti  del  personale  delle  Ferrovie dello
Stato,  scelti fra gli agenti in servizio od in pensione della stessa
Amministrazione;
    g) di  due  cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato,
che  abbiano  dato  prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa
anche in materia di trasporti.
  Al   Consiglio  di  amministrazione  e'  aggregato  senza  voto  un
ufficiale  superiore  dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in
rappresentanza  del  Ministero  della  guerra.  E'  pure aggregato un
segretario  scelto  dal  Ministro  per  i  trasporti fra i funzionari
dell'Amministrazione  ferroviaria,  di  grado non inferiore al quinto
della,  gerarchia  dello  Stato. Egli sara' alle immediate dipendenze
del direttore generale.