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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 427

Aumento delle tariffe dei trasporti per pacchi postali, da corrispondersi alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-6-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il testo unico  delle  leggi  ferroviarie  approvato  con  R.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
  Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337; 
  Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1923, n. 242; 
  Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868; 
  Riconosciuta la necessita' di modificare  la  misura  del  compenso
dovuto  alle  aziende  esercenti  linee  ferroviarie  concesse   alla
industria privata per il trasporto di pacchi postali; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello
per le poste e le telecomunicazioni; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1  del  R.  decreto-legge  18  ottobre  1934,  n.  1868,  e'
modificato come segue: 
 
  Lo  stesso  obbligo  avranno  per  i  pacchi  postali  mediante  il
corrispettivo di L. 1,60 per i pacchi di peso fino a kg. 10; di L.  2
per i pacchi di peso superiore a, kg. 10 fino a kg. 15; L. 2,40 per i
pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg.  20,  senza  pregiudizio
delle speciali  convenzioni  esistenti  con  l'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni.