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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 788

Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia. (045U0788)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 11-1-1946
al: 11-9-1947
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visti i contratti collettivi regolanti la Cassa per la integrazione
dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.
523, contenente  provvedimenti  a  favore  dei  lavoratori  dell'Alta
Italia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto coi Ministri per il tesoro per l'industria e commercio  e
per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli operai dipendenti da imprese industriali, i  quali  effettuino
un orario di lavoro inferiore a 40 ore  settimanali  con  conseguente
riduzione della retribuzione, e' dovuta una integrazione pari ai  due
terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per  le
ore  di  lavoro  non  prestate  comprese  tra  le  24  e  le  40  ore
settimanali. 
 
  Agli  operai  per  i  quali  siano  stabiliti,   per   disposizione
contrattuale  o  in  relazione  alle   caratteristiche   della   loro
prestazione, particolari orari, l'integrazione e' dovuta per  le  ore
effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso  entro  i
limiti di cui al comma precedente. 
 
  Agli operai con retribuzione fissa periodica, la  cui  retribuzione
sia ridotta in conformita' di norme contrattuali per effetto  di  una
contrazione di attivita', l'integrazione e' dovuta entro i limiti  di
cui al comma 1°, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.