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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 788

Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia. (045U0788)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  11-1-1946 al: 11-9-1947
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i contratti collettivi regolanti la Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1



Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.

Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l'integrazione è dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente.

Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1°, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.