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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 agosto 1945, n. 697

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari. (045U0697)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1945 al: 15-11-1947
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:

Art. 1



Il contributo per gli assegni famigliari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni Corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della, retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei comma precedenti.

Per la determinazione degli elementi, della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.