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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 399

Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti agli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. (045U0399)

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        Principe di Piemonte 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 15 marzo 1927, n.  436,  sulla  disciplina  dei
contratti di compravendita degli autoveicoli e sulla istituzione  del
Pubblico Registro Automobilistico presso la sede dell'Automobile Club
d'Italia; 
  Visto il decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante  disposizioni  di
attuazione e transitorie del citato R. decreto-legge 15  marzo  1927,
n. 436; 
  Vista 1a legge 14 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe
delle tasse e degli emolumenti  dovuti  sugli  atti  da  prodursi  al
Pubblico Registro Automobilistico; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli atti che, a termini dell'art. 6 del decreto 29 luglio 1927,  n.
1814, devono essere prodotti ai fini  della  prima  iscrizione  della
proprieta' di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico  Registro
Automobilistico  sono  redatti  in  carta  libera  ed  esenti   dalla
formalita' della registrazione. 
 
  Sono anche redatte in  carta  libera  le  dichiarazioni  rilasciate
dalla  ditta  fabbricante  per  comprovare  tale  requisito   tecnico
dell'autoveicolo.