stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da verso i Paesi alleati. (044U0446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-2-1945
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940,  n.  856,  convertito  in
legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre  1940,  n.  1518,  e
contenente norme per la gestione  patrimoniale  e  finanziaria  dello
Stato in periodo di guerra; 
 
  Visto  l'art.  3  del  R.  decreto  2  giugno  1944,  n.  150,  che
trasferisce  al  Ministero  dell'Industria,  commercio  e  lavoro  le
attribuzioni del Ministero per gli scambi e le valute in  materia  di
disciplina delle importazioni e delle esportazioni; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  tesoro  e  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La riscossione dell'importo  ricavato  dalla  vendita  delle  merci
fornite dalle Nazioni Alleate all'Italia puo'  essere  affidata,  con
decreto del Ministro  per  il  tesoro  di  concerto  con  quello  per
l'industria, il commercio e il lavoro, alla Banca d'Italia. 
 
  Le  somme  riscosse  affluiranno  al  Tesoro  dello  Stato  con  le
modalita' da stabilirsi con  la  convenzione  di  cui  all'art.  3  e
saranno imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della
entrata, nella categoria «movimento di capitali». 
 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro,  con  propri
decreti, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,
stabilira' le modalita' secondo le quali devono  essere  regolate  le
operazioni di importazione delle merci fornite dalle Nazioni Alleate.