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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420

Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato. (044U0420)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-1-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazie e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



È data facoltà all'autorità governativa di affidare ad un commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari, causata dalle attuali circostanze, esse si trovino nell'impossibilità di funzionare; 2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività che si ritenga utile ripristinare;
3) che esse, per i precedenti fascisti della parte prevalente dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera illecita di speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzia di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale. Il commissario deve essere scelto fra persone che, per i loro precedenti politici e professionali e per la loro preparazione, diano sicura garanzia di idoneità all'esercizio delle funzioni che sono chiamati ad esercitare. L'autorità governativa può, ove lo creda opportuno, nominare più commissari o dei vice-commissari.