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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417

Provvedimenti regionali per la Sardegna. (044U0417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; 
 
  Visti il R.  decreto-legge  27  gennaio  1944,  n.  21,  ed  il  R.
decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi  all'istituzione  di  un
Alto Commissariato per la Sardegna; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939,  n.  273,  e  il  parere
della Corte dei conti a sezioni riunite; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro
per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e  giustizia,
per la  finanze,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per  i  lavori
pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e  per
l'industria, il commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90,  e'  modificato
come segue: 
 
  «L'Alto Commissario per la Sardegna: 
 
  a)   sovraintende   nel   territorio   dell'Isola   a   tutte    le
Amministrazioni statali, civili e  militari,  nonche'  agli  enti  ed
istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti
a tutela o vigilanza dello Stato; 
 
  b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre  autorita'
civili dell'Isola e ne assicura l'unita', di indirizzo; 
 
  c) ferma, restando  la  competenza,  del  Consiglio  dei  Ministri,
esplica  nel   detto   territorio   tutte   le   attribuzioni   dello
amministrazioni centrali, escluso quanto attiene  all'amministrazione
della giustizia e  dell'istruzione  superiore,  alle  amministrazioni
militari, all'applicazione delle leggi fiscali  e  degli  ordinamenti
contabili dello Stato ed a tutto quanto si  riferisce  alla  gestione
del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina  del  credito  e  alla
tutela del risparmio. 
 
  Resta, in ogni caso riservata alle rispettive  amministrazioni,  ai
sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa  le  nomine,  i
licenziamenti,  le  promozioni,  i  trasferimenti   ed   ogni   altro
provvedimento  concernente  lo  stato  economico  e   giuridico   del
personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico; 
 
  d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su
convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli  affari
riguardanti la Sardegna».