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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni. (044U0369)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 16-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563,  sulla  disciplina  giuridica
dei rapporti collettivi di lavoro, nonche' il R.  decreto  1°  luglio
1926,  n.  1130,  contenente  norme  per  l'attuazione  della   legge
predetta, e le successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
relativo all'assemblea per la  nuova  costituzione  dello  Stato,  al
giuramento dei membri del Governo e  alla  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,  modificato  con
R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante  la  sospensione
delle norme relative all'emanazione, promulgazione,  registrazione  e
pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di
concerto con il Ministro per l'interno, con quello per  la  grazia  e
giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611
ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  1)  che  "  Le  operazioni  di
liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944,  n.  369,  dovranno  essere  chiuse
entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata,  in  vigore  del  presente
decreto".