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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314

Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (C0-GE-NA). (044U0314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1944 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista al legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per tesoro, per la marina e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Alle dipendenze del Ministero della marina Sottosegretariato di Stato per la Marina mercantile è costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrarne e gestirne le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili cui alla lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.