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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi. (044U0303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1947)
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Testo in vigore dal: 15-11-1944
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-leggo 7 dicembre  1943,  n.  23-B,  riguardante
l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai  prestatori
d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
riguardante l'assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del  Governo  e  la  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
 
  Ritentato che, dato lo  stato  di  guerra,  e  in  mancanza  di  un
ordinamento  sindacale  di  diritto,  deve   provvedersi   per   atto
legislativo a rendere efficaci  verso  tutti  gli  appartenenti  alle
categorie interessate gli accordi convenuti  a  Roma  il  13  ottobre
1944, fra le associazioni di prestatori d'opera o di datori di lavoro
di fatto  esistenti,  circa  la  concessione  di  una  indennita'  di
carovita ai lavoratori, per rapporti di  lavoro  gia'  disciplinabili
con contratto collettivo; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro' per l'industria, commercio  e  lavoro,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le  finanze
e per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  A  decorrere  dal  16  agosto  1944,  i  datori  di  lavoro  devono
corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di  rapporti  di  lavoro
gia' disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della  legge  3
aprile 1926, n. 563,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  una
indennita' di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura: 
 
  1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la
retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non e'  superiore  a
lire tremilaseicento; 
 
  2) di lire venti per gli uomini e per le donne capofamiglia, se  la
retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta e' superiore  a  lire
tremilaseicento ma non a lire cinquemila; 
 
  3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capofamiglia, se  la
retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, e' superiore a  lire
cinquemila; 
 
  4) di lire venti per le-donne non capo-famiglia se la  retribuzione
mensile,  al  lordo  di  ogni  ritenuta,  non  e'  superiore  a  lire
tremilaseicento; 
 
  5)  di  lire  quindici  per  le  donne  non  capo-famiglia,  se  la
retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, e' superiore a  lire
tremilaseicento; 
 
  6) di lire quindici peri ragazzi e le ragazze di eta' non superiore
ai diciotto anni. 
 
  L'indennita' predetta e' aumentata di lire cinque per i  lavoratori
che svolgono la loro attivita' nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e
in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del  Ministro
per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei  rispettivi
indici del costo della vita. 
 
  Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato  ai  sensi
del R. decreto-legge 13 novembre  1924,  n.  1825,  convertito  nella
legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennita' di carovita e' dovuta nella
misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i
singoli casi, nei commi precedenti.