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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio è per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro. (044U0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-10-1944
al: 31-12-1993
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni
ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7  aprile  1938,
n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ispettorato per la difesa del risparmio  e  per  l'esercizio  del
credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375, e successive modificazioni e' soppresso. 
 
  Le facolta' e le attribuzioni  spettanti  al  predetto  Ispettorato
passano alla competenza del Ministero del tesoro. 
 
  Le  facolta'  e  le  attribuzioni  che  le  disposizioni   predette
demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo  ed  al  Capo
dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.