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REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144

Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio. (044U0144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/1949)
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vigente al 10/05/2024
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Testo in vigore dal:  24-6-1944

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.