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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 26/B (26)

Autorizzazione al Ministro delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di Imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione. (043U0026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-12-1943
al: 25-4-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visio il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di  Stato
per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministro delle Finanze e' autorizzato a concedere ad istituti di
credito e di diritto pubblico la garanzia  dello  Stato  fino  ad  un
ammontare complessivo di un miliardo  per  anticipazioni  ad  imprese
industriali interessanti in modo specifico il  riassetto  della  vita
civile e la ripresa economica dei territori liberati.