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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24/B (24)

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche. (043U0024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1944 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

«La corresponsione della indennità giornaliera di cui al primo comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche».