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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B (22)

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. (043U0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1943
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 8-12-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuta l'assoluta necessita' di provvedere; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario  di  Stato
per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario  di  Stato
per l' Interno e col Sottosegretario alla Guerra; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 219 del T.U. della legge di pubblica sicurezza e' sostituito
dal seguente: 
 
  «Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali
Militari le persone imputate di delitti contro la personalita'  dello
Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale. 
 
  Gli imputati di  delitti  contro  l'ordine  pubblico,  la  pubblica
amministrazione,  le  persone  e   il   patrimonio   sono   giudicati
dall'Autorita' giudiziaria ordinaria».