stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B (17)

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo. (043U0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D. 6 luglio 1912 n. 749; 
 
  Visto il. R.D. 8 aprile 1937 n. 431; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita', a causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Durante l'assenza del Ministro dell'Africa Italiana dalla sede  del
Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e  finche'  non
sara' diversamente provveduto, e' attribuita al  Sottosegretario  per
l'interno la trattazione e la risoluzione degli affari  del  predetto
Ministero, nonche' la firma di tutti gli  atti,  compresi  quelli  di
governo,  attribuiti  dalle  vigenti  disposizioni   alla   specifica
competenza del Ministro. 
 
  Il Sottosegretario  di  Stato  partecipa  anche  al  Consiglio  dei
Ministri nelle veci del Ministro assente.