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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 728

Istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari asportati per contingenze belliche dagli stabilimenti industriali gravati di ipoteca. (043U0728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli impianti e i macchinari, ai quali ai sensi del'articolo 2811 del Codice civile si estende l'ipoteca iscritta sull'immobile adibito a stabilimento industriale, qualora siano asportati dall'immobile stesso per essere collocati in località, meno esposte alle offese belliche nemiche, sono soggetti a privilegio a garanzia del credito al quale si riferisce l'ipoteca iscritta sull'immobile.
Tale privilegio è subordinato alla trascrizione nel registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del Codice civile. La trascrizione è eseguita presso il tribunale, nella giurisdizione del quale gli impianti e i macchinari sono collocati in seguito all'asportazione.
Chi richiede la trascrizione deve presentare copia autentica del titolo comprovante l'esistenza del credito garantito da ipoteca e designare nelle note di trascrizione con esattezza gli impianti e i macchinari soggetti al privilegio, dichiarando che essi sono gli stessi impianti e macchinari che erano prima collocati nell'immobile ipotecato.
Il privilegio dura fino all'estinzione del credito e prende grado immediatamente dopo quelli indicati nell'art. 2778 del predetto Codice.