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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 721

Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia. (043U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il Comitato corporativo centrale e le Corporazioni sono soppresse.
Sono pertanto abrogate le seguenti leggi, nonché quelle successive di integrazione o modificazione:
1) legge 20 marzo 1930, n. 206, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
2) legge 5 gennaio 1939, n. 10, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
3) R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;
4) art. 3, secondo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e il titolo III delle Norme di attuazione approvate con R. decreto del 1° luglio 1926, n. 1130;
5) legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni.