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REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1943, n. 717

Autorizzazione al Ministro per la produzione bellica ad assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra. (043U0717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la produzione bellica, d'intesa con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per la produzione bellica di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire sei miliardi oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941, n. 289.