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REGIO DECRETO-LEGGE 31 luglio 1943, n. 687

Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso. (043U0687)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-8-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione
del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; 
  Visto il R. decreto  30  novembre  1930,  n.  1629,  col  quale  fu
approvato il regolamento  per  il  Corpo  degli  agenti  di  pubblica
sicurezza; 
  Visto il R. decreto 26 settembre 1930, concernente  la  concessione
della Bandiera Nazionale al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; 
  Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente la  costituzione
del  ruolo  degli  ufficiali  del  Corpo  degli  agenti  di  pubblica
sicurezza; 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno,  d'intesa  col  Ministro
per le finanze e per la guerra; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dipende  dal  Ministero
dell'interno; esso fa parte delle  Forze  armate  dello  Stato  e  di
quelle  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  insieme  all'Arma  dei
carabinieri Reali. 
  Sulla uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.