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REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943, n. 457

Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra. (043U0457)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1943 al: 22-6-1948
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della leggo 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le Sezioni di Regia tesoreria del Regno, alle quali sono esibiti buoni ordinari del Tesoro emessi da Tesorerie operanti nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani dell'Egeo, prima di procedere al pagamento dovranno accertarsi telegraficamente presso le Tesorerie emittenti della esistenza delle relative contromatrici e che nessun impedimento sia stato notificato alle dette Tesorerie né alla Direzione generale del Tesoro, che invierà per il controllo le corrispondenti matrici.

La Sezione di Regia tesoreria del Regno, eseguito il pagamento, dovrà darne comunicazione a quella d'oltremare per le opportune annotazioni sulle contromatrici dei buoni rimborsati.