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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1942, n. 1879

Attuazione della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, contenente provvidenze a favore della produzione serica. (042U1879)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-5-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1942-XX;
Visto il R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558, recante norme per l'attuazione del Regio decreto-legge sopracitato ed il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 1186, recante modificazioni al R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558.
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, che abroga e sostituisce il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, sopraindicato;
Udito il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Federazione nazionale fascista degli industriali della seta deve trasmettere all'Ente Nazionale Serico il 1° e il 16 di ogni mese un prospetto delle autorizzazioni agli acquisti di bozzoli da essa rilasciate, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, alle ditte produttrici di seta e che hanno dato luogo, nella quindicina precedente, a contratti di compra vendita definiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo stesso.

Nel prospetto suddetto devono figurare le seguenti indicazioni:

1) data del contratto di compra vendita;

2) ente venditore;

3) ditta acquirente;

4) Quantità e qualità dei bozzoli contrattati.