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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1943, n. 315

Unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura. (043U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-5-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, disciplinata dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, è trasferito alla data del 1° aprile 1943-XXI, dalle Casse mutue di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934-XII, n. 319, convertito nella legge 21 giugno 1934-XII, n. 1255, all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura l'Istituto nazionale fascista infortuni terrà una gestione separata e distinta.