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REGIO DECRETO 5 settembre 1942, n. 1820

Esecuzione del Regio decreto-legge recante norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle scuole convitto professionali per infermiere. (042U1820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, recante norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle scuole convitto professionali per infermiere;
Visto il R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana aspiranti all'ammissione al secondo anno di corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, devono presentare apposita domanda ad una scuola-convitto professionale per infermiere, entro il termine da essa fissato.

Alla domanda, oltre il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, le aspiranti devono unire la fotografia debitamente vidimata. Esse devono, inoltre, versare all'Amministrazione della scuola la tassa di ammissione di L. 50.