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LEGGE 24 ottobre 1942, n. 1415

Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. (042U1415)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1942 al: 24-6-1999
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Art. 1



Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone di portata non inferiore a chilogrammi 25;

Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Le norme della presente legge non si applicano agli escensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.